Etichette vino. Quali sono le regole per i produttori? Lo abbiamo chiesto ad Etik90

bottiglie di vino

Le etichette vino contengono tutta una serie di informazioni rilevanti: riconoscerle e saperle leggere rappresenta in sostanza il punto di partenza per avere una panoramica chiara su questa pregiata bevanda. Ne volevamo sapere di più al riguardo e, per l’occasione, abbiamo richiesto i dovuti approfondimenti allo staff di Etik90, nota azienda nel settore delle etichette adesive.

Perché è importante la lettura delle etichette vino?

Saper leggere le etichette vino è di fondamentale importanza per sapere se la bottiglia che si compra o il bicchiere che viene servito a tavola risulta in linea o meno con le proprie esigenze.

Come leggere le etichette vino?

Partendo dall’idea di fondo che la presenza delle etichette vino è di importanza basilare, perché attesta quali sono le responsabilità del produttore e dell’imbottigliatore, c’è da evidenziare anche alcuni aspetti utili per i consumatori e per i semplici appassionati: la reale tipologia e l’effettivo posizionamento incidono sulla piramide della qualità. Questo vuol dire, in pratica, che vi sono casi differenti in base al fatto che si tratti di un vino DO (a denominazione di origine), di un vino IG (a indicazione geografica) o di un vino senza indicazione di qualità (da tavola).

Quali sono i principali elementi presenti sull’etichetta di una bottiglia di vino?

Il Reg. UE Nr 607/2009 contiene tutte le norme generali in riferimento alle etichette vino: la presenza di alcuni elementi, pertanto, risulta obbligatoria. Altri elementi, invece, possono essere inseriti in materia facoltativa.

Rientrano nella lista degli elementi obbligatori delle etichette vino la tipologia o la denominazione che vanno sempre indicate per esteso. Lo stesso dicasi per il tasso alcolico che va obbligatoriamente espresso sotto forma di percentuale in volume. Se l’imbottigliatore risulta differente dal produttore, poi, occorre permettere ai consumatori di identificarlo in base ad alcuni parametri, come il nome, il comune di provenienza o il codice ICQRF. Quest’ultimo è composto dalla sigla della provincia (AV sta per Avellino, ad esempio) seguita da un numero progressivo. Vanno indicati obbligatoriamente anche il lotto di produzione, al fine di consentire il tracciamento della partita di vino, il volume del contenitore, preceduto dal simbolo di stima (e), sulla base di quanto sancito nelle norme dell’Unione Europea, e infine l’eventuale presenza di solfiti, vale a dire il quantitativo di anidride solforosa nel vino, aggiunta o meno nel corso del processo di vinificazione. Questa deve essere quanto meno pari o maggiore di 10 mg/l.

Per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie delle etichette vino, è bene che compaiano all’interno dello stesso campo visivo, vale a dire sul retro dell’etichetta o, ancora meglio, sull’etichetta frontale.

Invece, il marchio dell’impresa, il logo relativo, il nome del prodotto, l’eventuale appartenenza a un consorzio fanno parte degli elementi facoltativi.

Le etichette dei vini da tavola (senza classificazione IG e DO): cosa occorre sapere al riguardo?

Allo stato attuale delle cose, appare sempre più evidente come i vini a classificazione IG o DO risultino sempre più diffusi. Per il consumatore, quindi, conta conoscere la struttura dell’etichetta di un vino da tavola che, sulla base di quanto stabilito nell’Allegato IV del Reg. 479/2008, deve prevedere tutta una serie di caratteristiche obbligatorie.

Nello specifico:

  • l’acidità totale, espressa in acido tartarico, deve superare la soglia dei 3,5 g/l;
  • il titolo alcolometrico totale non deve oltrepassare la soglia del 15% vol;
  • la produzione deve avvenire mediante la fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate oppure no, oppure di mosti di uve;
  • il titolo alcolometrico effettivo non deve essere inferiore al 9% vol a prescindere dal fatto che questo sia naturale oppure arricchito in seguito.

Le etichette devono presentare la dicitura “Vino” seguita dal colore di appartenenza: bianco, rosato oppure rosso. L’indicazione dell’annata, ossia l’anno di vendemmia delle uve o dei vitigni impiegati per la produzione del vino è vietata.

Cosa avviene se il tasso alcolometrico si rivelasse superiore del 15% in volume?

In questo specifico caso, il vino senza IG o DO verrà catalogato come vino liquoroso, come vino da une stramature oppure come vino da uve appassite.

Cosa sono i vini varietali?

Alcune utili informazioni utili sui vini varietali è che sono privi di IG e DO. Possono però riportare in etichetta l’indicazione dell’annata e del vitigno: rientrano tra i 7 vitigni varietali Syrah, Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Cabernet, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

Molto importante poi è l’indicazione del tenore in zuccheri sull’etichetta de vini da tavola. L’essere secco, dolce, amabile, liquoroso va indicato in modo chiaro. Nello specifico, per i vini liquorosi vi sono limiti da tenere in considerazione: dolce è quando gli zuccheri sono superiori a 100 g/l; semisecco o amabile è quando gli zuccheri si attestano tra i 40 e i 100 g/l; secco, infine, è quando gli zuccheri non oltrepassano la soglia dei 40 g/l.

Per i vini frizzanti o spumanti, il tenore in zuccheri, qualora fosse superiore a 45 g/l indicano un vino dolce; tra 30 e 50 g/l amabile; tra 12 e 35 g/l abboccato o semisecco; da 0 a 15 g/l secco.

Etichette vino con indicazioni geografiche o denominazione d’origine: cosa sapere al riguardo?

In relazione ai vini a indicazione geografica (IGP o IGT) e ai vini a denominazione di origine (DOP, DOC o DOCG) vi sono alcune diciture che vanno inserite obbligatoriamente nell’etichetta.

Nello specifico:

  • denominazione;
  • indicazione geografica protetta oppure denominazione di origine protetta o ancora denominazione di origine controllata e garantita. Sigle come DCOG oppure DOP non possono essere utilizzate, in quanto vi è un apposito divieto;
  • annata: per questi vini è obbligatoria, a differenza di quanto descritto nei vini privi di IG o DO;
  • menzione aggiuntiva: classico, riserva superiore. Le indicazioni non possono essere presentate con caratteri di dimensioni superiori rispetto a quelli adottati per la denominazione.

Vini biologici: quali sono le ultime novità?

In un lasso di tempo, dove l’agricoltura biologica ha sempre più risalto, il prodotto vino biologico, nato nel 1992, un anno dopo all’avvento dell’agricoltura biologica, è soggetto ad alcune normative importanti: ad esempio, la dizione “vino biologico” può essere utilizzata solamente a partire dalla vendemmia del 2012. Sull’etichetta può essere riportata anche il logo biologico UE e gli estremi dell’organismo che si è incaricato della certificazione.